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[vendite
con incanto]
[aumento del sesto]
[info aggiudicatario]
Informazioni al pubblico
sugli incanti
Non possono essere fornite
informazioni, per espressa disposizione del G.E., relativamente alla
presentazione di richieste di partecipazione all’incanto e non può
essere consentita al pubblico la visione di altri documenti contenuti nel
fascicolo, diversi da quelli sopra elencati. Relativamente alle offerte di
aumento del sesto già presentate, si forniscono esclusivamente
informazioni relative alla presenza di offerte in aumento, senza che sia
possibile conoscerne l’importo. L'art. 353 del codice penale punisce con
la reclusione fino a due anni e con la multa fino a due milioni colui che,
con promesse, collusioni, mezzi fraudolenti, oppure con violenza o
minaccia, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti, o ne allontana
gli offerenti. L'art. 354 del codice penale punisce con la reclusione fino
a sei mesi, o con la multa fino a un milione, colui che, per denaro dato o
promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o
promessa, si astiene dal concorrere agli incanti.
La richiesta di
partecipazione all'incanto deve essere effettuata secondo il modello
fornito dall'Associazione Notai, ed accompagnata dai documenti ivi
indicati. Le istanze di partecipazione all'incanto non sono efficaci, se
non accompagnate dal deposito della cauzione e delle spese, nella misura
prescritta nell'avviso di vendita; l'inefficacia si ha anche nell'ipotesi
in cui cauzione e deposito siano di importo inferiore a quello previsto a
causa di un mero errore di calcolo. Non verranno accettate istanze di
partecipazione all'incanto presentate tardivamente, rispetto al termine
fissato nell'ordinanza e nell'avviso di vendita.
L'offerente all'incanto dovrà — nel dichiarare la propria offerta — fornire il proprio
cognome e nome (ed eventualmente quello della persona o ente
rappresentato), e la somma totale offerta (non quindi il solo importo
dell'aumento). Non è ammesso ad effettuare offerte all'incanto il
procuratore generale. Nel caso di incanto con unico partecipante, lo
stesso, per rendersi aggiudicatario, dovrà avanzare un'offerta che superi
— almeno del minimo prescritto come aumento — il prezzo base d'asta. Se
tuttavia tale unico concorrente non effettui offerte all'incanto, nel
fissare il nuovo prezzo base d'asta per il successivo incanto, il notaio
non effettuerà alcun ribasso del prezzo. Le offerte in aumento sono
irrevocabili; la riserva di revoca determina la nullità dell'intera
offerta.Il notaio ha il potere di dichiarare l'inefficacia o nullità
delle offerte durante lo svolgimento dell'incanto. Non possono offrire
all'incanto né il debitore, né il di lui coniuge in regime di comunione
legale dei beni. In caso di incanto deserto o successivo al primo, il
prezzo potrà anche non essere ribassato.
È onere dell'offerente che non
abbia ottenuto l'aggiudicazione richiedere all'ufficio notarile esecuzioni
la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione e deposito
spese.Il notaio delegato non ha l'obbligo di riportare nel verbale le
dichiarazioni rese dalle parti presenti alle operazioni di incanto, salvo
che ne ravvisi egli l'opportunità.La riserva di nomina deve essere
effettuata al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione
all'incanto; diversamente, si considera offerente in via definitiva
l'avvocato che ha presentato l'istanza. Per una maggiore completezza delle
informazioni sopra riportate, è opportuno precisare che, nel caso di
aggiudicazione dell’immobile oggetto di vendita all’asta, avvenuto
l’incanto, è possibile che, nel termine di 10 giorni successivi
all’aggiudicazione, un terzo soggetto presenti un’ulteriore offerta
per l’acquisto del medesimo immobile. Tale eventualità, viene
tecnicamente definita come aumento del sesto in quanto, il prezzo
di acquisto proposto dal nuovo offerente, deve superare di almeno un sesto
quello di aggiudicazione. Pertanto l’immobile oggetto di vendita
all’asta, potrà ritenersi definitivamente aggiudicato a decorrere
dall’undicesimo giorno successivo alla conclusione dell’incanto.
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